Art. 7.
(Revisione statutaria).

      1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è approvato il nuovo statuto dell'Agenzia che si conforma alle disposizioni della presente legge e ai seguenti princìpi generali:

          a) attribuzione dei poteri di programmazione, di indirizzo e di controllo a un organo assembleare, l'assemblea nazionale, e dei poteri di indirizzo amministrativo generale nonché di esecuzione delle deliberazioni della stessa assemblea nazionale a un organo collegiale, il consiglio di amministrazione;

          b) previsione, per l'assemblea nazionale, di un numero massimo di cinquanta componenti, con la partecipazione di rappresentanti di amministrazioni pubbliche centrali e locali e di altri enti e organismi esponenziali, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, e di un numero massimo di rappresentanti degli Automobile club non superiore a trenta, da eleggere su base regionale, garantendo almeno un rappresentante per ciascuna regione e prevedendo meccanismi

 

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di maggiore rappresentanza per le regioni con un maggiore numero di soci;

          c) previsione per il consiglio di amministrazione di un numero massimo di undici componenti, con la partecipazione di almeno tre rappresentanti di amministrazioni centrali e locali, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419;

          d) attribuzione dei poteri di rappresentanza legale dell'Agenzia al presidente, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei trasporti nell'ambito di una terna di candidati designati mediante elezione dall'assemblea nazionale;

          e) disciplina del regime dell'incompatibilità delle cariche tra i componenti degli organi dell'Agenzia e delle società, enti, associazioni e altri organismi e istituzioni cui la stessa Agenzia partecipa; previsione di un limite massimo di due mandati quadriennali per le cariche di presidente e di componente del consiglio di amministrazione; previsione di un'analoga disciplina e dello stesso limite massimo di mandati per i presidenti e per i consigli direttivi degli Automobile club;

          f) previsione di una gestione separata e con bilancio distinto da quello generale dell'Agenzia delle attività associative della stessa Agenzia e affidamento delle competenze in materia di servizi e di prestazioni ai soci e di aliquote sociali a un'assemblea dei presidenti degli Automobile club, salve successive ratifica e approvazione, ai fini dell'esecutività, delle relative determinazioni da parte dei competenti organi dell'Agenzia;

          g) rinvio al regolamento di organizzazione da adottare ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la disciplina di dettaglio delle attribuzioni e delle competenze gestionali, di indirizzo strategico e di controllo all'interno dell'organizzazione dell'Agenzia;

          h) definizione dei compiti e della ripartizione delle attribuzioni, relativamente

 

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alle funzioni di pianificazione, di controllo e di rappresentanza esterna degli Automobile club; previsione, presso gli stessi Automobile club, di un'assemblea dei soci, di un presidente e di un consiglio direttivo, composto da un massimo di cinque componenti, di cui uno in rappresentanza dell'autorità di Governo centrale e uno in rappresentanza della provincia interessata;

          i) disciplina dei rapporti tra l'Agenzia e gli Automobile club e definizione delle relative prerogative di coordinamento e di indirizzo generale in capo all'Agenzia medesima; attribuzione agli organi dell'Agenzia di poteri inerenti all'approvazione dei bilanci e dei regolamenti generali degli Automobile club, all'adozione di misure e interventi di razionalizzazione dell'organizzazione e della gestione degli stessi, anche quale condizione per il mantenimento del vincolo federativo, nonché, in casi di particolare gravità da prevedere nello statuto, di provvedimenti di commissariamento degli stessi Automobile club e di esclusione dei medesimi dalla federazione;

          l) affidamento del controllo generale dell'amministrazione dell'Agenzia a un collegio dei revisori dei conti composto da cinque membri effettivi e da due membri supplenti in possesso di specifiche professionalità, di cui un membro effettivo e un membro supplente nominati dal Ministero dell'economia e delle finanze; affidamento del controllo generale dell'amministrazione degli Automobile club a un collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri effettivi e un membro supplente, in possesso di specifiche professionalità, di cui un membro effettivo e un membro supplente nominati dal Ministero dell'economia e delle finanze; previsione della durata dei relativi mandati in quattro anni, con possibilità di riconferma dei componenti;

          m) previsione delle ipotesi di commissariamento dell'Agenzia e dei poteri del commissario straordinario, nominato

 

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con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei trasporti, con facoltà di nomina di un sub-commissario.

      2. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.